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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 2000, n. 264

Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2002)
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vigente al 08/04/2021
Testo in vigore dal:  11-10-2000

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;
Visto l'articolo 4 della disposizione anzi citata che prevede la tenuta in forma automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate nonché le modalità di iscrizione delle cause civili;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante il Regolamento circa i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentito il parere reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 19 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Viste le comunicazioni n. LAS 451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000 e n. LAS 1709 U-4/16-5 dell'8 agosto 2000, inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
a) "registri": i registri tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia;
b) "atti": gli atti formati o comunicati dalle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari;
c) "tenuta dei registri": la formazione, l'uso, la conservazione, la custodia, l'esibizione di registri;
d) "regole tecniche": le regole emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
e) "codice di identificazione": il codice idoneo ad assicurare l'identificazione della persona che accede ai registri;
f) "regole procedurali": le regole emanate, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati, con decreto del Ministro della giustizia sulla tipologia dei dati stessi da inserire negli atti e nei registri anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;
g) "responsabile dei sistemi informativi automatizzati": il dirigente generale o equiparato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: "Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici gidiziari e l'amministrazione penitenziaria".
"Art. 4. - 1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, reca: "Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione amministrativa:
"Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, si veda in note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti".