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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1998, n. 152

Regolamento recante norme per l'individuazione della tipologia degli alloggi, dei criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, delle modalità di pagamento del canone, delle cause di cessazione dall'assegnazione e degli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1998)
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vigente al 14/05/2024
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Testo in vigore dal:  4-6-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 203, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione della tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalità di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;
Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'aggiornamento del canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio e del patrimonio dello Stato;
Ritenuta la necessità di stabilire appositi criteri per l'individuazione della tipologia degli alloggi, da assentire in concessione;
Ritenuta, altresì, la necessità di stabilire i criteri di valutazione ai quali deve farsi riferimento per l'assegnazione dei suddetti alloggi, le modalità di pagamento del canone, nonché le cause di cessazione dell'assegnazione, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione;
Ravvisata l'opportunità di individuare gli organi competenti ad emanare l'ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;
Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;
Ritenuto che la soppressione dell'inciso "ove gestiti dagli uffici del dipartimento del territorio" chiesta dal Consiglio di Stato relativamente all'articolo 6, comma 3, per evitare l'equivoco che, ove tali alloggi non siano gestiti dal predetto dipartimento, essi siano utilizzabili in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 3, comma 200, della legge n. 549 del 1995, deve ritenersi riferibile anche all'articolo 1, comma 1, lettera b), ed all'articolo 8, comma 2, poiché anche tali disposizioni fanno riferimento agli alloggi di cui all'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-8727 del 16 dicembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono oggetto del presente decreto:
a) gli immobili ad uso abitativo appartenenti al demanio ed al patrimonio dello Stato liberi e disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle sedi interessate dalla mobilità dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 197 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) gli immobili ad uso abitativo acquistati con le risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze di cui all'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n.549, da attribuire mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 197, della citata legge n. 549 del 1995;
c) gli immobili di proprietà dello Stato che si rendono disponibili per scadenza naturale del titolo ovvero per esercizio di azioni di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ipotesi in cui si tratta di alloggi occupati senza titolo.
2. Per gli occupanti in possesso di titolo, sia che si tratti di privati che di dipendenti pubblici, il rilascio è previsto alla scadenza naturale del titolo e, comunque, non prima del decorso di tre anni dall'emanazione del presente decreto.
3. Gli utilizzatori degli immobili occupati senza titolo devono lasciare gli alloggi liberi da persone e cose, entro il termine di un anno dalla notifica del passaggio del bene al patrimonio indisponibile dello Stato.
4. Sono fatte salve tutte le eccezioni previste dalle normative vigenti in materia di immobili e di parti di immobili destinati ad esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 3, comma 203, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 3 nella parte che disciplina il programma di mobilità del personale del Ministero delle finanze e della disposizione che stabilisce l'adozione del presente regolamento per l'assegnazione in concessione degli alloggi in favore del predetto personale.
"197. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di mobilità del personale, il Ministero delle finanze predispone annualmente un programma di mobilità interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzioni di accertamento, nonché a garantire una razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale.
198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano le disposizioni concernenti l'indennità di missione prevista per i magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché le disposizioni concernenti il diritto al trasferimento del coniuge convivente di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.
199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformità al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorità rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
200. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è autorizzato ad acquistare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando, fino ad un massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo stesso, immobili ad uso abitativo da attribuire in via esclusiva mediante concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto e la gestione degli immobili il fondo di previdenza può avvalersi degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua le località in cui devono essere acquisiti gli immobili in relazione alle esigenze degli uffici ed alle difficoltà di destinazione del personale.
201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di dismissione di beni immobili dello Stato ad uso abitativo, non occupati, nelle località individuate ai sensi del medesimo comma 200. Detta esclusione deve essere disposta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti.
202. Gli immobili ad uso abitativo di propretà degli enti previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono attribuiti in via prioritaria mediante concessione al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio.
203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalità di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile.
204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono determinati ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
"3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli Organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1 gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 29 luglio 1978:
"Art. 12 (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione). - 1. Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
2. Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione del medesimo.
3. Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15.
4. Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
5. Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
6. Le suddette modalità si applicano fino alla attuazione della riforma del catasto edilizio urbano".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 823 del codice civile:
"2. Spetta all'Autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 828 del codice civile:
"2. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
- Si trascrive il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- I commi 197 e 200 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono riportati nelle note alle premesse.