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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2004, n. 86

Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/4/2004
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  16-4-2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Tenuto conto delle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003;
Visto il parere di congruità fornito in data 30 gennaio 2004 dalla apposita Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con provvedimento del 16 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 3 marzo 2004, n. 3-3418/UCL;

A

d o t ta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il decreto ha per oggetto:
a) la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;
b) le attività e le funzioni affidate in concessione;
c) la ripartizione delle somme giocate;
d) le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco lecito.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) per T.U.L.P.S., il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per nulla-osta, il nulla-osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) per prelievo erariale unico, il prelievo applicato alle somme giocate, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla-osta;
e) per apparecchio di gioco o apparecchio, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
f) per apparecchio videoterminale o videoterminale, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il cui funzionamento di gioco può avvenire mediante collegamento in rete al sistema di elaborazione, in conformità alle specifiche definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
g) per sistema di elaborazione, parte componente della rete telematica, il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione gestisce anche il software di gioco;
h) per sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione;
i) per rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale, al fine della gestione telematica degli apparecchi di gioco nonché del gioco lecito effettuato anche mediante apparecchi videoterminali, previsto per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
j) per rete di proprietà di AAMS, l'infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche;
k) per esemplare certificato, il modello di apparecchio o videoterminale di gioco in possesso della certificazione di conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., rilasciata da AAMS ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e così di seguito;
m) per esercizio, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali sono installati gli apparecchi ed i videoterminali di gioco collegati alla rete telematica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni:
«6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali».
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni:
«Art. 14-bis. - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003: di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni:
«Art. 38 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'art. 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni:
«1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito».
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi dal 5 al 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«5. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la durata della partita"; le parole: "non è inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è compresa tra sette e tredici secondi"; le parole: "a venti volte il costo della singola partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".
7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto art. 110, i relativi nulla osta perdono efficacia; c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni.
7-bis. (Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 4, comma 195, legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiunge il comma 7-bis all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
8. (Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 14-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
9. Al comma 2 dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli successivi".
10. All'art. 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2003".
11. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
12. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 14-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto: a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.
13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda note alle premesse.