stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2003, n. 256

Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2015)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-4-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. 3 SETTEMBRE 2008, N. 156
((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 17 febbraio 2015, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, è così riformulato:
«2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:
a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonché la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le quote residue sono assegnate proporzionalmente alle capacità produttive delle predette ditte richiedenti. Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle stesse sono determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera a) e attribuiti riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.».