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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2022, n. 174

Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (22G00181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2022
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    all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 45
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    all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo
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Testo in vigore dal:  26-11-2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE;
Visti, in particolare, gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi come modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in materia di «Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi» e di «Deroga in caso di equivalenza»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visti, in particolare, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificati dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 concernenti, rispettivamente, l'«Iscrizione dei revisori dei Paesi terzi nel Registro», la «Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi» e le «Deroghe in caso di equivalenza»;
Visto l'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in base al quale l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;
Visto l'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi che istituiscono il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dati personali e il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che si è espressa, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con lettera prot. n. 451555/22 del 23 giugno 2022 in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza consultiva per gli atti normativi in data 26 luglio 2022, n. 01300/2022;
Vista la nota del 2 agosto n. 8193, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) direttiva: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati così come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014;
c) TUF: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) Paese terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
e) revisore di un Paese terzo: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
f) ente di revisione contabile di un Paese terzo: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
g) responsabile o responsabili dell'incarico:
1) il revisore o i revisori di un Paese terzo ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad un ente di revisione contabile, il revisore o i revisori designati dall'ente di revisione contabile come responsabili dell'esecuzione della revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
h) rete: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore o un ente di revisione contabile di un Paese terzo che è finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;
i) sezione: la «sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, del decreto;
l) parte A: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della direttiva;
m) «parte B»: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- La direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158.
- Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169.
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36 e 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.:
«Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:
1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;
2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione.
2. - 3.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.
6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.».
«Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.».
«Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza). - 1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.
2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.
3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.
4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
5. La Consob comunica alla Commissione europea:
a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;
b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.».
«Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie). - 1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:
a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b) la legge 13 maggio 1997, n. 132;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
d) la legge 8 luglio 1998, n. 222;
e) la legge 30 luglio 1998, n. 266;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233;
g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;
h) l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
l) l'articolo 2409-quinquies del codice civile.
2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie.
3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.
6. In deroga al comma 5, gli incarichi che "nell'esercizio in corso" alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attività di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti.
10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Suppl. Ordinario n. 52:
«Art. 161 (Albo speciale delle società di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dati personali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123.
- Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, è riportato nelle note alle premesse.
- La direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 20 marzo 2008.
- La direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013.
- Il riferimento alla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, è riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, è riportato nelle note alle premesse.