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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2017, n. 22

Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (17G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2017
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  28-3-2017

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto l'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettere gg), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015, concernente l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina del contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonché del termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'articolo 87, recante disposizioni in materia di cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia di costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzie di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 17 novembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-111 del 9 gennaio 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia
1. La garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
2. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'ente a favore del quale è prestata la garanzia l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.
4. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O., reca «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23».
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), è pubblicata in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
- L'art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, così recita:
«Art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.».
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., ai commi 3 e 4, così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., al comma 5, così recita:
«5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.».
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 10 ottobre 2013, n. L 269, istituisce il codice doganale dell'Unione.
- Il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n. L 343, integra il regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n. L 343, reca modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.
- La decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio del 26/05/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 7 giugno 2014, n. L 168, fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione europea.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O., reca «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».
- L'art. 87 (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O., così recita:
«Art. 87 (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali). - In tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere prestata, oltrechè mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussioria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.
Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali».
- La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1982, n. 161, reca «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici».
- L'art. 47 (Sospensione dell' atto impugnato) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, così recita:
«5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2.».
- L'art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 6, così recita:
«6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-bis.».
- L'art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, così recita:
«5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-bis.».
- L'art. 19 (Esecuzione delle sanzioni) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale gennaio 1998, n. 5, S.O., come modificato dall'art. 10, comma 3, lettera a), n. 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, al comma 3, così recita:
«3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'art. 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
- L'art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo) del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così recita:
«6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O, reca «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O, reca «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 6 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 5 dell'art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, reca «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese».
- L'art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237, S.O., così recita:
«Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi) - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.
2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.».
- L'art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O, così recita:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- L'art. 2359 del codice civile così recita:
«Art. 2359. Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
- L'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio del 26/05/2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 7 giugno 2014, n. L 168, così recita:
«1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:
a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
(Omissis).».
- L'art. 112 (Altre agevolazioni di pagamento) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 10 ottobre 2013, n. L 269, al paragrafo 2, così recita:
«2. La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.
Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.».