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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2015, n. 37

Regolamento recante modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (15G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  2-4-2015

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche tecniche dei relativi impianti di produzione, nazionali ed esteri, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonché delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;
Visto il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, concernente le modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e dei relativi impianti di produzione, nazionali e comunitari, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonché delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;
Visto il citato articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, laddove dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle percentuali di miscelazione consentite, dei criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonché le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, laddove dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto il regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel", ai sensi dell'articolo 22-bis del predetto testo unico, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156;
Vista la sentenza n. 812 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e depositata in data 16 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e gli atti di assegnazione, di esso applicativi, dell'Agenzia delle dogane;
Vista la sentenza n. 1120 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e depositata in data 28 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008;
Ravvisato l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di conformarsi a quanto stabilito nelle citate sentenze in relazione alla prescritta necessità di procedere, per effetto del disposto annullamento dei predetti articoli 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008, alla rideterminazione dei criteri di assegnazione del quantitativo di biodiesel in esenzione o agevolato, contenuti nelle suddette disposizioni;
Considerato che, al fine di potenziare la tutela di condizioni di parità nell'accesso al mercato del biodiesel da parte dei soggetti produttori dello stesso, ritenute dal Consiglio di Stato, nelle citate sentenze, non sufficientemente salvaguardate dall'applicazione dei criteri di assegnazione di cui alle disposizioni dallo stesso Consiglio annullate, si è proceduto ad eliminare lo scostamento tra i coefficienti posti alla base dei predetti criteri in modo da bilanciare il peso attribuito al rispettivo valore;
Tenuto conto che dalla predetta rideterminazione dei criteri di assegnazione dei quantitativi di biodiesel in esenzione o agevolato potrebbe derivare la necessità di procedere, per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, alla riassegnazione, alle ditte ammesse a partecipare ai programmi disciplinati dai predetti regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 256 del 2003 e n. 156 del 2008, dei contingenti di biodiesel ivi previsti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014;
Vista la nota n. 3-5270 del 6 giugno 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256
1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, è così riformulato:
«2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:
a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonché la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le quote residue sono assegnate proporzionalmente alle capacità produttive delle predette ditte richiedenti. Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle stesse sono determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera a) e attribuiti riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.».
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nella formulazione vigente al 1° luglio 2001:
"Art. 21. Prodotti sottoposti ad accisa.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.".
Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005:
"Art. 21. Prodotti sottoposti ad accisa.
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 . Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.".
Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, comma 1,del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
"Art. 22-bis. - Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa.
1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo.
Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:
" Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 (Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), riformulato dal presente decreto, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2003, n. 212.