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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2014, n. 95

Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. (14G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2014
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  16-7-2014

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità ed in particolare l'articolo 30-octies, comma 1, che prevede di darvi attuazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014;
Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri e il conseguente nulla osta pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 3470 del 3 aprile 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
b) «aderenti indiretti»: i soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che partecipano al sistema di prevenzione in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;
d) «documenti di identità»: i documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, di cui all'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
e) «ente gestore»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap);
f) «frodi subite»: le operazioni disconosciute dai soggetti di cui sono stati indebitamente utilizzati i dati relativi all'identità e al reddito e dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;
g) «gruppo di lavoro»: il gruppo di cui all'articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo;
h) «INAIL»: l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
i) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
l) «operazione»: la concessione di una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo, anche quando associata ad un rapporto o altra operazione bancaria o finanziaria;
m) «titolare dell'archivio»: il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al presente regolamento è allegato l'elenco di cui al d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, che ne forma parte integrante.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
La legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento) è pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 2005, n. 194.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112 (Regolamento di attuazione della L. 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento») è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità) è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2011, n. 107.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi):
"Art. 30-octies. Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies;
b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo. 2 - 4-ter. (Omissis).".
Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1 - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:
"Art. 30-ter. Sistema di prevenzione
1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.
2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti inviano altresì, in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 30-quinquies del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:
"Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):
a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
2. - 3. (Omissis).".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante: "Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Statuto delle imprese") è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2013, n. 29.