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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2014, n. 77

Regolamento concernente le modalità di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo. (14G00091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  1-6-2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in particolare l'articolo 2, comma 4-bis, il quale prevede che, al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo secondo le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli ufficiali di cui al comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1 devono essere:
a) in possesso di almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale;
2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico nel comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302:
"Art. 27. (Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della residenza del Consiglio dei ministri)
(Omissis).
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti".
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79:
"Art. 4. (Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8".
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2013, n. 238:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di personale)
(Omissis).
4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo".
La legge 9 dicembre 2013, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2013, n. 288.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
"Art. 61. (Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli).
(Omissis).
2. Non è ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di Polizia Tributaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni".