stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31

Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. (14G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014
nascondi
vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  1-4-2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria;
Visto, in particolare, l'articolo 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura del mediatore creditizio;
Visto, altresì, l'articolo 128-septies del medesimo decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di requisiti organizzativi;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia;
Sentita la Banca d'Italia;
Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla osta espresso con nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;
b) «società di mediazione creditizia»: le società iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del Testo unico;
c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile;
d) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del Testo unico bancario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 128-sexies e 128-septies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
Art. 128-septies (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi). - 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f).
1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi):
«Art. 29 (Disposizioni attuative). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, vedasi nelle Note alle premesse.
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 128-undecies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 128-undecies (Organismo). - 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.».