Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per
la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i
fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazione. (13G00052)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2013
Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari indisponibili Titolo I Riserve tecniche ed attività supplementari