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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259

Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. (13G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2013
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vigente al 01/06/2021
  • Articoli

  • Disposizioni di carattere generale
  • 1
  • 2
  • 3

  • Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve
    tecniche e delle attività supplementari indisponibili
    Titolo I
    Riserve tecniche ed attività supplementari
  • 4
  • 5
  • 6


  • Disposizioni transitorie e finali
  • 7
  • 8
Testo in vigore dal:  20-2-2013

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni;
Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;
Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;
Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota n. 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attuario»: un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) «COVIP»: la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
c) «fondi pensione»:
1) le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
3) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali è pubblicata nella GU L 235 del 23 settembre 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 29-bis, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004):
«3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attività;
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 2007, n. 70.
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari):
«Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2.
Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 19. Compiti della COVIP
(In vigore dal 23 agosto 2012)
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'art. 6;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6, nonché alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario) è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 marzo 1942, n. 69.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12;
i) i soggetti di cui all'art. 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(In vigore dal 23 agosto 2012)
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.».