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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2007, n. 62

Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-5-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2014)
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vigente al 01/06/2021
Testo in vigore dal:  31-5-2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, il quale dispone che le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "testo unico dell'intermediazione Finanziaria";
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, recante il regolamento che individua norme per la determinazione dei criteri
generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; Sentita la COVIP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 9 maggio 2007.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "fondi pensione preesistenti": le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) "fondi pensione interni bancari o assicurativi": i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) "investimenti immobiliari": gli investimenti in:
1) beni immobili e diritti reali immobiliari;
2) quote di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228;
3) azioni o quote di società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note al preambolo.

- Si riporta il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forma pensionistiche complementari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 200 supplemento ordinario:
«Art. 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5.
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- La Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 23 settembre 2003, n. L 235.
- La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 145.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 1996, n. 703, recante: «Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1997, n. 44.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante: «Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1997, n. 160.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d-bis) e lettera g-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164 supplemento ordinario:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento s'intendono per:
a)-d) (omissis);
d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. e)-g) (omissis);
g-bis) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili.».