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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2002, n. 29

Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2005)
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Testo in vigore dal:  27-3-2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, possono essere apportate modifiche all'allegato al decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante "Recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 1 comma 1, 2 e 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997;
Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per matena, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, recante "Attuazione della direttiva del consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.".
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 è il seguente:
"Art. 3 (Controlli). - 1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.
2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.
3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare.
4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".
- I commi 1, 2 e 3, dell'art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282, sono i seguenti:
"1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.".
- La direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1999, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva n. 93/12/CEE del consiglio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 350/58 del 28 dicembre 1998.
- La direttiva n. 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della Commissione che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 287 del 14 novembre 2000.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività al Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 (supplemento ordinario) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".