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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1998, n. 350

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1998
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  27-10-1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;
Visto, altresì l'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi del medesimo articolo 33;
Considerato, infine, che l'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 settembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell'11 febbraio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati: Classe di attività -Quantità annua di rifiuti -Auto- smaltimento art. 32 -Recupero -
Classe di Quantità annua Autosmaltimento
attività di rifiuti art. 32 Recupero -- -- -- --
Classe 1 Superiore o uguale a 200.000
tonnellate L. 2.000.000 L. 1.500.000 Classe 2 Superiore o uguale a 60.000
tonnellate e inferiore
a 200.000 tonnellate " 1.200.000 " 950.000 Classe 3 Superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a
60.000 tonnellate " 900.000 " 750.000 Classe 4 Superiore o uguale a 6.000
tonnellate e inferiore a
15.000 tonnellate " 700.000 " 500.000 Classe 5 Superiore o uguale a 3.000
tonnellate e inferiore a
6.000 tonnellate " 300.000 " 200.000 Classe 6 Inferiore a 3.000 tonnellate " 150.000 " 100.000
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, s.o.
- La direttiva 91/156/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 78/32 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 337 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE è pubblicata in G.U.C.E L 365/10 del 31 dicembre 1994.
- Il testo del comma 3 dell'art. 32, del citato D.Lgs.
n. 22/1997 è il seguente:
"3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente".
- Il testo del comma 3 dell'art. 33, del citato D.Lgs.
n. 22/1997 è il seguente:
"3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero".
- Il testo del comma 5 dell'art. 31, del citato D.Lgs.
n. 22/1997 è il seguente:
"5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, è riportato nelle note alle premesse.