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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1 aprile 1998, n. 148

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/6/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2023)
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vigente al 26/07/2021
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Testo in vigore dal:  13-6-1998 al: 14-6-2023
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l'adozione del modello uniforme di registro;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B.
2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbrio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12 è il
seguente:
"Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono
annotare, con cadenza almeno settimanale, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attività di smaltimento e di
recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione
dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei
registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti di discarica, che devono essere conservati a
tempo indeterminato ed al termine dell'attività
devono essere consegnati all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed
una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni
di categoria interessate o loro società di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali
documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta
degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti".
- Il testo dell'art. 18, commi 2, lettera m), e 4 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:
" m) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di
tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso".
"4. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui
al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della
navigazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministrio è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:
"1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto".
- Il testo del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
"3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvere svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio".
- Il testo dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche", è il seguente:
"Art. 14 (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati). - Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo di imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumubili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo peri movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.
I soggetti che adottano contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportate il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi.
Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.
Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati".
- Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
"Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
"1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto".
- Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
"4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile".