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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 novembre 1997, n. 503

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonchè di taluni rifiuti sanitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-2-1998
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-2-1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993", ed in particolare l'allegato E;
Vista la direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;
Vista la direttiva 89/429/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare gli articoli 2 e 5 e l'allegato 2, pararafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, in data 18 ottobre 1996;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa in data 31 luglio 1997;
Considerato che per garantire una elevata protezione dell'ambiente è opportuno adeguare alle migliori tecnologie disponibili le norme tecniche sulle emissioni e sulle condizioni di combustione dei nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e prevedere che tali norme e condizioni si applichino progressivamente anche agli impianti esistenti entro un termine fissato;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 130/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL/97/22024 del 30 ottobre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, anche in attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, le emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di rifiuti sanitari contagiosi, purché non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE.
A tal fine stabilisce:
a) i valori limite di emissione;
b) metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
c) i criteri temporali di adeguamento;
d) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge alle quali è stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro.
92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. 92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.
92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1 dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.
92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.
92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.
92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate.
93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.
93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti o tettarelle di elastomero o di gomma naturale.
93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. 93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni.
93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica".
- Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:
"1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata".
- La direttiva 89/369/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 163 del 14 giugno 1989.
- La direttiva 89/429/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 203 del 15 luglio 1989.
- Il testo degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 2, paragrafo 5, del decreto ministeriale 12 luglio 1990 (Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione) è il seguente:
"Art. 2 (Linee guida per il contenimento delle emissioni).
- 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.
4. Per raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tecnologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, è istituita a tal fine una commissione composta da:
due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti del Ministero della sanità;
due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato;
due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Statoregioni".
"Art. 5 (Criteri temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti). - 1. Per le emissioni che superano i valori di emissione dell'allegato 1, punti 1.1 e 1.2, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1991.
2. Per le emissioni che superano di tre o più volte i valori di emissione minimi dell'allegato 1, punto 2, punto 3, classi I, II, III e IV, e punto 4, classi I, II e III, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1992.
3. Per le emissioni che superano di due o più volte i valori di emissione minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1994.
4. Per le emissioni che superano i valori di emissioni minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1997.
5. Per le emissioni diffuse si applicano i tempi previsti dall'art. 3, comma 5.
6. In deroga ai commi precedenti possono non essere adeguati gli impianti con la vita residua limitata al 31 dicembre 1994. In tal caso il titolare dell'impresa deve inviare all'autorità competente entro il termine stabilito per la presentazione dei progetti di adeguamento una dichiarazione che l'impianto non sarà utilizzato oltre il 31 dicembre 1994.
7. I tempi di adeguamento diversi, indicati per specifiche tipologie di impianti negli allegati al presente decreto, sostituiscono quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5".
"par. 5 INCENERITORI DI RIFIUTI
Grandezze di riferimento.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%.
Polveri.
Il valore di emissione è 30 mg/m(elevato a)3 .
Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 100 mg/m(elevato a)3 .
Ossidi di zolfo.
Il valore di emissione è 300 mg/m(elevato a)3 .
Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere.
I valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.
Acido cloridrico.
Il valore di emissione è 50 mg/m(elevato a)3 .
Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 100 mg/m(elevato a)3 .
Acido fluoridrico.
Il valore di emissione è 2 mg/m(elevato a)3 .
Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 4 mg/m(elevato a)3 .
Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.
Il valore di emissione è 0,004 mg/m(elevato a)3 .
Sostanze organiche.
Il valore di emissione, espresso come carbonio organico totale, è di 20 mg/m(elevato a)3 .
Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1.
Monossido di carbonio.
Il valore di emissione è 100 mg/m(elevato a)3 .
Devono essere misurate e registrate in continuo la temperatura e le concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossigeno, acido cloridrico in tutti gli impianti di capacità nominale superiore o pari ad 1 t/h. In caso di misura in continuo, il valore di emissione si intende rispettato se:
a) nessuna media mobile su sette giorni supera il valore limite di emissione;
b) nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente.
Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in considerazione i periodi di esercizio effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni".
- La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.
Nota all'art. 1:
- L'allegato II della direttiva 91/689/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337 del 31 dicembre 1991 è il seguente:
"Allegato II
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 1.B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO III (*)
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
_________
(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato 1 sono fatte intenzionalmente".
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoruri
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolari
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenari
C42 Composti organoalogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato".



Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo degli articoli 3, comma 2, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto".
"Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale".
- L'allegato E della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è il seguente:
"Allegato E
(articolo 5)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate.
91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.
91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
91/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.
91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT).
91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1 marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V).
91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari.
91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.
91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al processo tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al processo tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.
91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.
91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.
91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.
92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.
92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.
92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.
92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.
92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.
92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).
92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico).
92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.