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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 marzo 1987, n. 105

Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal:  19-12-2017
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Art. 1

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio 1983;
Rilevato che il Piano energetico nazionale nello "aggiornamento 1985-87", approvato con deliberazione del CIPE del 20 marzo 1986, ha posto un particolare accento sulla "necessità di dedicare una maggiore attenzione alle conseguenze ambientali della produzione e dell'uso dell'energia, attraverso un miglioramento della normativa esistente ed un potenziamento delle attività di ricerca e dei servizi di protezione e controllo delle emissioni nocive";
Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee del 15 luglio 1980 e del 7 marzo 1985 - riguardanti, la prima, l'immissione nell'atmosfera di biossido di zolfo (SO2) e di particelle in sospensione e, la seconda, gli ossidi di azoto (NOx) - emanate sulla base delle indicazioni suggerite dall'Organizzazione mondiale della sanità;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, sono stati già recepiti parzialmente gli standards fissati dalle direttive della CEE sopracitate;
Rilevato che nell'ambito della convenzione di Ginevra (ECE-ONU 1979) sul trasporto a lunga distanza degli inquinanti è stato predisposto il cd. protocollo di Helsinki, il quale prevede una riduzione nel 1993 del 30% delle emissioni globali nazionali di SO2 rispetto a quelle del 1980;
Rilevato altresì che presso il Consiglio delle Comunità europee è in fase di avanzata discussione una proposta di direttiva CEE, relativa alla riduzione delle emissioni dei grandi impianti di combustione, e che essa mira ad una consistente riduzione globale delle emissioni di SO2 per gli impianti già esistenti, nonché ad un contenimento delle emissioni di SO2 ai minimi livelli ottenibili a costi non eccessivi attraverso l'uso delle tecnologie a disposizione per gli impianti nuovi e che analoghe azioni vengono suggerite per il contenimento delle emissioni di NOx e delle polveri;
Considerato che gli indirizzi formulati al riguardo dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee prevedono altresì che gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengano perseguiti attraverso l'attuazione di programmi nazionali degli Stati membri che tengano conto per un verso delle specifiche situazioni ambientali di riferimento, e per altro verso delle condizioni di sviluppo economico comune;
Considerato che il Piano energetico nazionale "aggiornamento 1985-1987", prevede la tempestiva realizzazione di centrali a carbone già in costruzione, autorizzate o in corso di localizzazione, come elemento essenziale nel processo di diversificazione delle fonti di energia;
Considerato che per le ragioni sopraindicate appare necessario adottare un provvedimento avente efficacia su tutto il territorio nazionale, contenente prescrizioni e limitazioni per un ulteriore contenimento delle emissioni, in relazione alle conoscenze scientifiche più avanzate in campo internazionale;
Preso atto che la legge 8 luglio 1986, n. 349, all'art. 2, comma 1, sub c), domanda al Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità le funzioni attribuite allo Stato in materia di inquinamento atmosferico tra cui "la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ...... inquinanti nell'atmosfera";

Decreta:

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, relative agli standards di qualità dell'aria sono fissati come segue i limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore:
A) Nuovi impianti di centrale, di potenza complessiva superiore a 100 MW termici, alimentati da combustibili liquidi o solidi, autorizzati successivamente al primo gennaio 1980 e che entreranno in servizio dopo il primo febbraio 1987:
emissioni di biossido di zolfo (SO2): per i primi due anni dalla data di entrata in servizio il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3; successivamente tale valore non potrà superare 400 mg/Nm3.
Limitatamente agli impianti già in costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e la messa in funzione dei dispositivi di riduzione delle emissioni, il valore medio di trenta giorni predetto non potrà superare 1200 mg/Nm3 a partire dal compimento del secondo anno successivo alla data di avviamento degli impianti medesimi; con decorrenza dal compimento del terzo anno successivo alla predetta data, tale valore non potrà superare 400 mg/Nm3;
emissioni di ossidi di azoto (NO): il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 650 mg/Nm3;
emissioni di polveri: il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 50 mg/Nm3.
B) Impianti già in servizio di potenza superiore a 400 MW termici per i quali sono in corso o sono programmati interventi radicali di trasformazione per l'impiego di carbone non miscelato:
emissioni di SO2: a trasformazione completata il valore medio annuo calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3;
emissioni di NOx: a trasformazione completata il valore annuo, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3.
Limitatamente agli impianti in corso di trasformazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e messa in servizio degli adeguati dispositivi di riduzione delle emissioni, gli esercenti sono tenuti al rispetto di tali limiti entro il termine perentorio di cinque anni dalla data sopraindicata.
C) Tutti i valori dei limiti di cui ai precedenti punti A) e B) si intendono riferiti ad un eccesso di ossigeno del 3% per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi.
Nel calcolo dei predetti valori medi non si tiene conto dei valori semiorari rilevati durante periodi di fuori servizio totale per guasto del dispositivo di riduzione delle emissioni, purché la durata dell'arresto del dispositivo non superi i dieci giorni consecutivi, né complessivamente trenta giorni all'anno. Nel caso di fuori servizio totale oltre i dieci giorni consecutivi dei predetti dispositivi si dovrà interrompere il funzionamento dell'impianto con quel combustibile per il quale i dispositivi stessi risultano indispensabili per il rispetto dei limiti alle emissioni.
D) Complesso di centrali.
Ferme restando le prescrizioni indicate ai precedenti punti, ciascun esercente di un complesso di centrali con impianti termoelettrici che nell'anno 1980 hanno emesso nell'atmosfera un quantitativo globale di SO2 superiore a 300.000 tonnellate dovranno, entro l'anno 1990, ridurre le emissioni complessive del 30% rispetto alle emissioni dell'anno 1980.
2. Ciascun esercente, a decorrere dal 1 febbraio 1987, dovrà presentare, annualmente al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità, i dati di emissione globale di SO2 NOx e polveri dalle proprie centrali, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello preso in considerazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.
(1)
((2))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 marzo 1987 Il Ministro dell'ambiente DE LORENZO Il Ministro della sanità DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera d)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera d)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.