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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 maggio 2016, n. 101

Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. (16G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2016
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vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-6-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e in particolare l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, devono essere individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le predette attività sono condotte nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell' incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
3. Ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003, n. 182, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186:
«Art. 34. (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011, n. 96.
- Il decreto legislativo 02 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1997, n. 22.
- La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».