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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 gennaio 2004, n. 44

Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal:  19-12-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Criteri temporali di applicazione
1. I nuovi impianti si conformano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite nello stesso allegato.
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente presenta all'autorità competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e della quantità delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nonché, se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità competente, adottate ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di adeguamento con le modalità indicate nello stesso progetto.
4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di impianto al quale, a seguito di una variazione di capacità nominale, si applicano, per la prima volta, le disposizioni del presente decreto, la parte dell'impianto oggetto di detta modifica è considerata come un nuovo impianto. A detta parte possono essere applicate le disposizioni previste per gli impianti esistenti, nel caso in cui le emissioni totali dell'intero impianto sottoposto a modifica sostanziale non superano quelle che si otterrebbero se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse considerata come un nuovo impianto.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.