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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 gennaio 2004, n. 44

Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal:  19-12-2017
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Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "adesivo": qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
b) "autorità competente": le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
c) "autorizzazione": il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto legislativo n. 372 del 1999;
d) "capacità nominale": la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto;
e) "composto organico": qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
f) "composto organico volatile (COV)": qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini del presente decreto, è considerata come un COV, la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
g) "condizioni di confinamento": le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i COV rilasciati dall'attività sono captati ed emessi in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono, quindi, completamente diffusi;
h) "condizioni normali": una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
i) "consumo": il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
l) "emissione": qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;
m) "emissioni diffuse": qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari;
n) "emissioni totali": la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
o) "esercizio normale": tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, di arresto e di manutenzione delle attrezzature;
p) "flusso di massa": la quantità di COV rilasciata, espressa in unità di massa/ora;
q) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
r) "impianto": un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato I e qualsiasi altra attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;
s) "impianto esistente": un impianto per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano, altresì, esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
t) "inchiostro": un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per imprimere testi o immagini su una superficie;
u) "input": la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attività;
v) "media oraria": la media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa;
z) "media di 24 ore": la media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in condizioni di esercizio normale;
aa) "migliori tecniche disponibili": la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999.
In particolare, si intende per:
1. "tecniche": sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di chiusura dell'impianto;
2. "disponibili": le tecniche sviluppate su una scala che ne consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli;
3. "migliori": le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) "modifica sostanziale":
1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;
2) per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;
3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%;
4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
5) qualsiasi modifica della capacità nominale che comporta variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo l'allegato II;
cc) "operazioni di avviamento e di arresto": le operazioni di messa in servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di un'attività di un elemento dell'impianto o di un serbatoio, come definiti al paragrafo 1 dell'allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1995. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, si verificano regolarmente periodi di oscillazione, questi non devono essere considerati come avviamenti e arresti;
dd) "piccolo impianto": un impianto dove sono svolte le attività di cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attività dell'allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno;
ee) "preparato": le miscele o le soluzioni composte di due o più sostanze;
ff) "riutilizzo di solventi organici": l'uso di solventi organici recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
gg) "rivestimento": ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;
hh) "scarichi gassosi": gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;
ii) "soglia di consumo": il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attività di cui all'allegato I, determinato in riferimento alla capacità nominale dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla potenzialità della singola attività, come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;
ll) "soglia di produzione": la quantità espressa in numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto;
mm) "solvente organico alogenato": un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
nn) "solvente organico": qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
oo) "sostanze": qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
pp) "valore limite di emissione": la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali;
qq) "vernice": un rivestimento trasparente.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.