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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 dicembre 2003, n. 391

Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2004
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-3-2004
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
            E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni sulla  tutela  delle
acque dall'inquinamento, ed in particolare l'articolo 5  che  prevede
l'obbligo di identificare la classe di qualita' corrispondente ad una
di quelle indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto; 
  Vista la tabella  11,  punto  3.3.3,  dell'allegato  1  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 1999, che definisce la metodologia per
la classificazione dello stato ecologico dei laghi; 
  Vista la nota prot.  n.  PG./221183529  del  10  luglio  2002,  del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle  Acque
(IRSA), che rappresenta la difficolta' sull'applicazione  del  citato
criterio  di  classificazione  dello  stato  ecologico   dei   laghi,
ritenendo che la scala adottata esclude situazione di qualita'  delle
acque lentiche; 
  Vista la nota dell'IRSA del 25 novembre  2002,  prot.  n.  PG./2211
85175,  con  la  quale  e'  proposta  la  modifica  del  punto  3.3.3
dell'allegato 1 del citato  decreto  legislativo  n.  152  del  1999,
basata sull'introduzione di due tabelle  a  doppia  entrata,  per  la
valutazione del livello per l'ossigeno e per il fosforo totale, e  di
una tabella di normalizzazione delle classi ottenute  per  i  singoli
parametri; 
  Ritenuto che la metodologia proposta  dall'IRSA  sia  in  grado  di
risolvere  le  difficolta'  emerse   dall'applicazione   dell'attuale
metodologia, anche a  seguito  della  verifica  effettuata  dall'IRSA
stessa ai fini della sua validita'; 
  Considerato che in senso favorevole  sulla  proposta  dell'IRSA  si
sono espressi l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) con  nota  del  5
marzo 2003, prot.  10062/LA.12  e  l'Agenzia  Protezione  Ambiente  e
Servizi Tecnici (APAT) con nota del 20 marzo 2003, prot. 5599; 
  Ritenuta la necessita' di modificare  la  tabella  11  punto  3.3.3
dell'allegato 1 del citato decreto con la proposta dell'IRSA; 
  Visto,  altresi',  l'articolo  3,  comma  4,  del  citato   decreto
legislativo n. 152 del 1999, che consente di emanare regolamenti,  di
modifica  degli  allegati  al  decreto  medesimo  per   adeguarli   a
sopravvenute esigenze; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 24 luglio 2003; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 2003; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
ai sensi della citata legge n. 400  del  1988,  effettuata  con  nota
UL/2003/9271 del 17 dicembre 2003; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1.  La  tabella  11,  punto  3.3.3,  dell'allegato  1  del  decreto
legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive  modifiche  e
disposizioni, e' modificata dall'allegato del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 dicembre 2003 
 
                                        Il Ministro dell'ambiente 
                                       e della tutela del territorio 
                                                 Matteoli 
Il Ministro della salute 
        Sirchia 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2004 
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto 
del territorio, registro n. 1, foglio n. 136 
                    Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                    Note alle premesse: 
    

Il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
          «Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
          recepimento   della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane e della direttiva
          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti   agricole»,  e'  stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - 29
          maggio  1999,  n.  124  (S.O.).      -  L'art. 5 del citato
          decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' il seguente:
              «Art.  5 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
          di  qualita'  ambientale).  -  1.  Entro il 30 aprile 2003,
          sulla  base  dei  dati  gia'  acquisiti e dei risultati del
          primo  rilevamento  effettuato ai sensi degli articoli 42 e
          43,  le  regioni  identificano  per  ciascun  corpo  idrico
          significativo,  o  parte  di  esso,  la  classe di qualita'
          corrispondente  ad  una di quelle indicate nell'allegato 1.
              2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
          le  regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
          raggiungimento   o   al  mantenimento  degli  obiettivi  di
          qualita'  ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettere a)
          e  b),  tenendo  conto  del  carico massimo ammissibile ove
          fissato  sulla  base  delle  indicazioni  dell'autorita' di
          bacino  di  rilievo  nazionale e interregionale per i corpi
          idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i
          corpi  idrici  l'adozione  di  misure  atte  ad impedire un
          ulteriore degrado.
              3.  Al  fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il
          raggiungimento   dell'obiettivo   di   qualita'  ambientale
          corrispondente  allo  stato  "buono",  entro il 31 dicembre
          2008  ogni  corpo idrico superficiale classificato o tratto
          di  esso  deve  conseguire  almeno  i requisiti dello stato
          "sufficiente" di cui all'allegato 1.
              4.  Le  regioni possono motivatamente stabilire termini
          diversi  per  i corpi idrici che presentano condizioni tali
          da  non  consentire  il  raggiungimento dello stato "buono"
          entro il 31 dicembre 2016.
              5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi
          di  qualita'  ambientale  meno  rigorosi  per  taluni corpi
          idrici,   qualora   ricorra   almeno   una  delle  seguenti
          condizioni:
                a) il  corpo  idrico ha subito gravi ripercussioni in
          conseguenza dell'attivita' umana che rendono manifestamente
          impossibile o economicamente insostenibile un significativo
          miglioramento dello stato qualitativo;
                b) il   raggiungimento   dell'obiettivo  di  qualita'
          previsto   non   e'   perseguibile  a  causa  della  natura
          litologica    ovvero    geomorfologica    del   bacino   di
          appartenenza;
                c) l'esistenza    di    circostanze    impreviste   o
          eccezionali, quali alluvioni e siccita'.
              6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la
          definizione   di  obiettivi  meno  rigorosi  e'  consentita
          purche'    i    medesimi    non    comportino   l'ulteriore
          deterioramento  dello  stato del corpo idrico e fatto salvo
          il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato
          il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal presente
          decreto  in  altri  corpi  idrici  all'interno dello stesso
          bacino idrografico.
              7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela
          devono  comprendere  le  misure volte alla tutela del corpo
          idrico   ivi   compresi   i   provvedimenti  integrativi  o
          restrittivi  della  disciplina  degli scarichi ovvero degli
          usi  delle  acque.  I  tempi  e  gli  obiettivi, nonche' le
          relative  misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
          eventuale  modifica deve essere inserita come aggiornamento
          del piano.».
              -  La  tabella  11,  punto  3.3.3,  dell'allegato 1 del
          citato  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, che
          definisce la metodologia per la classificazione dello stato
          ecologico dei laghi, e' la seguente:
              «3.3.3.   Classificazione.  -  Al  fine  di  una  prima
          classificazione  dello  stato  ecologico  dei  laghi  viene
          valutato  lo  stato  trofico cosi' come indicato in tabella
          11.  La  classe  da  attribuire  e'  quella  che emerge dal
          risultato peggiore tra i quattro parametri indicati.

                                                           Tabella 11
                      STATO ECOLOGICO DEI LAGHI


=====================================================================
PARAMETRO       CLASSE 1   CLASSE 2   CLASSE 3   CLASSE 4   CLASSE 5
---------------------------------------------------------------------
Trasparenza (m)  > 5       < o = 5    < o = 2    < o = 1,5  < o = 1
(valore minimo
annuo)

Ossigeno         > 80%     < o = 80%  < o = 60%   < o = 40%  < o =20%
ipolimnico
(% di saturazione)
(valore minimo
annuo misurato
nel periodo di
massima
stratificazione

Clorofilla "a"   > 3       < o = 6   < o = 10     < o = 25   < o = 25
( (micro)g/l
(valore massimo
annuo)

Fosforo totale   < 10      < o = 25   < o = 50    < o = 100   > 100
(P(micro)g/l)
(valore massimo 
annuo)

              -  L'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          152 del 1999, e' il seguente:
              «4.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
          del  presente  decreto  sono  stabilite  negli  allegati al
          decreto  stesso  e  con  uno o piu' regolamenti adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano;  attraverso  i medesimi regolamenti
          possono altresi' essere modificati gli allegati al presente
          decreto  per  adeguarli  a  sopravvenute esigenze o a nuove
          acquisizioni scientifiche o tecnologiche.».
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - 12 settembre 1988, n. 214, e'
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari.
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
          Nota all'art. 1:
              -  La  tabella  11,  punto  3.3.3,  dell'allegato 1 del
          citato  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, e'
          riportata nelle note alle premesse.