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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 maggio 2018, n. 102

Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone». (18G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2018
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vigente al 08/05/2024
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Testo in vigore dal:  20-9-2018

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un Regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilità per le unità da diporto;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 e in particolare l'articolo 8 relativo al funzionamento delle aree marine protette;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147, che all'articolo 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento previste al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonché per le attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Considerato che è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DGPNM) e l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'iter istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa Teresa di Gallura, Provincia di Sassari;
Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli Enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA:
ha presentato le risultanze delle attività conoscitive agli enti interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2014;
ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati, nella riunione del 25 marzo 2015, e, successivamente, trasmessa agli stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;
ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune di Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta;
ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;
Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto a ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta;
Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;
Considerato che,
la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4 dicembre 2015, ha convocato un incontro in data 16 dicembre 2015 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta;
con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro pubblico per la presentazione della proposta elaborata;
con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, tenuta il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, durante la quale non sono emerse argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;
Preso atto delle risultanze dell'iter istruttorio, nonché del processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'iter per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite;
Acquisita l'intesa espressa dalla Regione autonoma della Sardegna con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot. 18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso in data 29 settembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2018

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2018 Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 Ufficio di controllo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,

reg. n. 1, foglio n. 2512

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Si riporta l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale):
«Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).
- 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel Comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. (omissis)
11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
14.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.
17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.
21. (omissis).
22. (omissis).
23. (omissis).
24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente" è soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) (omissis).
25. (omissis).
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. (omissis).
28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche " sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) (omissis);
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
29. (omissis).
30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti "nonché storici, culturali, antropologici tradizionali";
b) (omissis).
31. (omissis).
32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1, ".
33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".
34. (omissis).
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.».
- Si riporta l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale):
«Art. 8 (Funzionamento delle aree marine protette). - 1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette):
«Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile.
I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.».