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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-12-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29-quattuordecies;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ed in particolare l'articolo 2, comma 3-bis che prevede che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
Sentito il Consiglio federale del sistema delle agenzie ambientali, che ha definito nella seduta del 17 dicembre 2014 la propria proposta in merito al presente regolamento, proposta acquisita con nota dell'8 aprile 2015 a firma del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 21 luglio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 9 settembre 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato
2.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2016

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2016 Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 4134

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'art. 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 29-undecies.
8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'Autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di sessanta giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'Autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'art. 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'art. 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'art. 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.».
- Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2012, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
- Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 ( Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29-quattuordecies del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.