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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 giugno 2016, n. 138

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2016
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  6-8-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interna, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si applicano le disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.
2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161, S.O.:
«Art. 20 (Piano di emergenza interna). - (Omissis).
5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 :
«Art. 32 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.