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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2016, n. 134

Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento. (16G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2016
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vigente al 08/05/2024
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Testo in vigore dal:  21-7-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 38, comma 1, che stabilisce che è possibile prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali, come, ad esempio, la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento, nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore;
Vista la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE ed individua un fattore climatico di correzione per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani (cosiddetta formula R1);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la nota 4 dell'allegato C alla Parte Quarta;
Visto l'articolo 264, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 recante «Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 agosto 2013, n. 193, che, nelle more dell'emanazione, a livello europeo, di misure di attuazione del citato articolo 38, comma 1 della direttiva 2008/98/CE, ha individuato un fattore di correzione fra quelli proposti nel documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions», redatto, nel maggio 2012, su incarico della Commissione europea, da ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) al fine di definire fattori climatici correttivi per gli inceneritori da applicare in ambito europeo;
Considerato che, a seguito della adozione del citato decreto 7 agosto 2013, la Commissione europea, ad ottobre 2013, ha proceduto all'apertura del caso EU-PILOT 5714/13/ENVI, invitando il Governo italiano a modificarlo. EU-PILOT chiuso negativamente in data 8 maggio 2014;
Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico ....» sia data attuazione «con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Considerato che la direttiva 2015/1127 individua un fattore climatico di correzione diverso da quello adottato nel citato decreto 7 agosto 2013 e pertanto è necessario adeguare la normativa italiana alla direttiva 2015/1127/UE;
Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 831 del 24 febbraio 2016;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2015;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) reso con nota 43849 del 6 ottobre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 28 gennaio 2016 prot. n. 1979;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1



Modifica dell'allegato «C» alla Parte Quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. La nota (4) dell'allegato «C» alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla nota (4) dell'allegato 1 al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312:
«Art. 38 (Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico). - 1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.
Se necessario, l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'art. 299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui all'art. 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 39, paragrafo 2.
(Omissis).».
- La direttiva n. 2015/1127 del 10 luglio 2015, della Commissione che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2015, n. L 184.
- Il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Il testo dell'Allegato II alla citata direttiva n. 2008/98/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.
- Si riporta il testo dell'art. 264, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 264 (Abrogazione di norme). - (Omissis).
2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (14).
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.