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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2016, n. 118

Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (16G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2016
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-7-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, ed ancora, in particolare, gli articoli 271, commi 2 e 5, 272, comma 1, nonché l'allegato 1, punto III, alla parte quinta del decreto stesso;
Visto l'articolo 281, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede, per gli impianti alimentati a biogas, appositi valori limite di emissione per la voce «COT» (Carbonio Organico Totale):
Considerato che, nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione e, in misura quantitativamente maggiore, il metano incombusto presente nel biogas;
Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero dell'ambiente, da parte di autorità pubbliche e soggetti privati, con le quali è stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione «COT» si riferisca anche alla componente metanica dell'emissione ed è stata rappresentata l'esigenza di valutare se sia opportuno riferire la voce «COT» alla sola componente non metanica dell'emissione;
Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei COT per gli impianti a biogas, si è determinata un'eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale;
Considerato che, per rispettare valori limite dei COT riferiti anche alla componente metanica è necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto;
Considerato che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessità di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare;
Considerato che il tema dei valori limite di emissione dei COT negli impianti a biogas è stato posto all'ordine del giorno del coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regioni, ed autorità competenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 nel corso del 2013, con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interregionale, e considerati gli esiti dell'istruttoria svolta da tale gruppo di lavoro interregionale;
Considerato che, per le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai composti organici formatisi nella combustione, è risultato opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei COT a tali composti, che sono più impattanti rispetto al metano;
Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori, ad una modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferendo la voce «COT» alla componente non metanica dell'emissione e rendendo contemporaneamente più severi, in quanto associati a composti organici più impattanti del metano, una serie di valori limite di emissione di tali COT;
Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione, la normativa regionale può fissare, anche per gli impianti a biogas, appositi valori limite, anche più severi di quelli dell'allegato I;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data 7 maggio 2015;
Vista la nota del 26 gennaio 2016, n. 0639 con la quale il Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;
Vista la nota del 24 febbraio 2016, n. 4796 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;
Vista la nota n. 20934 del 19 ottobre 2015, con cui è stata resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas
1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella della lettera a) è modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo è sostituito dal seguente «100 mg/Nm³».
2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera b) è modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) nelle caselle del primo rigo contenenti il segno « - » è inserito il valore «50».
3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera c) è modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «30» del terzo rigo è sostituito dal seguente «20 mg/Nm³».
4. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore dello stabilimento richiede all'autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell'autorità competente di provvedere all'aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni. L'aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei più brevi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino all'adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori limite vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2016

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 2080

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il testo dell'allegato I, parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo degli articoli 271, commi 2 e 5, e 272, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività). - (Omissis).
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto.
(Omissis).
5. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
(Omissis).».
«Art. 272 (Impianti e attività in deroga). - 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso ditali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'art. 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'art. 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 281, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis).
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (nella materia di rispettiva competenza); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010, n. 216, S.O.:
«Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. (Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.).
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 271, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività). - (Omissis).
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attività previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al testo dell'allegato I, parte III, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 272 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.