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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 aprile 2016, n. 99

Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore). (16G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2016
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-6-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e le successive modifiche di tale direttiva;
Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica gli allegati I e II della direttiva 98/70/CE per quanto attiene all'individuazione dei metodi di prova della benzina e del combustibile diesel, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN);
Vista la direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE per quanto attiene alla individuazione dei metodi di prova da usare per omologare i sistemi di recupero dei vapori di benzina e per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal CEN;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 277 e l'allegato VIII alla parte quinta che recepiscono la direttiva 2009/126/CE;
Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/UE, è necessario modificare gli allegati I e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/UE, è necessario modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che "alle norme dell'unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico..." sia data attuazione "con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Ritenuto procedere al contestuale recepimento, in un unico provvedimento, della direttiva 2014/77/UE e della direttiva 2014/99/UE, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle norme tecniche CEN;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero della salute con nota 643 del 5 ottobre 2015;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487;
Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 601 dell'11 febbraio 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1. Nell'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, alla nota 3 della tabella, le parole "norma EN 228:2008" sono sostituite dalle seguenti "norma UNI EN 228:2013".
2. Nell'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il paragrafo 3 è sostituito dal corrispondente paragrafo riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
La direttiva n. 98/70/CE del 13 ottobre 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è pubblicata nella G.U.C.E. del 28 dicembre 1998, n. L 350.
La direttiva n. 2009/126/CE del 21/10/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), è pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285.
La direttiva n. 2014/77/UE del 10 giugno 2014, della Commissione (recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) è pubblicata nella G.U.C.E. del 11 giugno 2014, n. L 170.
La direttiva n. 2014/99/UE del 21 ottobre 2014, della Commissione (che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio) è pubblicata nella G.U.C.E. 23 ottobre 2014, n. L 304.
Il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n.66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
Il decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011, n. 97.
- Si riporta il testo dell'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
"Art. 277. (Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina)
1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonché essere sottoposti ai controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se:
a) il flusso è superiore a 500 m³/anno;
b) il flusso è superiore a 100 m³/anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. È fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.
5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l'impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, non c'è nella direttiva una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto è tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.
9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema.
Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono già attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.".
Per il testo dell'allegato VIII alla Parte Quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 2.
Per il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
Per il testo dell'allegato V del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
"Art. 36. (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea)
1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto:
"Allegato I (Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata)

Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'allegato V del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto:
"Allegato V (Metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili)
1. Campionamento
1.1. Prelievo
1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano contenitori metallici.
1.1.2. Impianti di distribuzione
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione. Per il prelievo è sufficiente l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di composizione previsti da tale norma EN.
1.1.3. Competenza
Il prelievo dei campioni è effettuato dall'autorità competente all'accertamento dell'infrazione.
1.2. Quantità
La quantità di benzina o combustibile diesel da campionare è pari a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l'80% della loro capienza.
I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:
A) il luogo del prelievo;
B) il gestore dell'impianto presso cui è stato effettuato il prelievo del campione;
C) la data del prelievo;
D) la tipologia di prodotto;
E) il serbatoio dal quale è stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;
F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attività di prelievo;
G) il soggetto incaricato del prelievo.
I cinque contenitori devono essere destinati:
a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F), per finalità difensive;
b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, di seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7;
c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere conservati per l'eventualità della revisione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 e per l'eventualità del contenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.5.
1.3. Verbale
All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del campione. Un originale rimane all'autorità competente all'accertamento dell'infrazione.
Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore.
1.4. Movimentazione dei campioni
Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l'integrità e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili.
1.5. Distribuzione dei campioni
Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti disposizioni:
- il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), è inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento;
- nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), è inviato al laboratorio competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7;
- in tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C e 10 °C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal prelievo.
1.6. Conservazione dei campioni
Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attività di accertamento di cui al presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), in caso di accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del sole.
1.7. Identificazione dei laboratori
Il laboratorio controllore, su delega dell'autorità competente all'accertamento dell'infrazione, è un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane.
Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 è un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore.
Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o gli Uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione sperimentale per i combustibili.
2. Effettuazione della verifica di conformità
Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione della verifica di conformità. Tale procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, sia in sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981.
La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259.
2.1. Verifica di conformità
Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.
2.1.1. Caratteristiche per le quali è definito un limite massimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» è tale che:
X > A1 + 0,59 • R
dove
A1 è il limite massimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A1, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.
2.1.2. Caratteristiche per le quali è definito un limite minimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» è tale che:
X < A2 - 0,59 • R
dove A2 è il limite minimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A2, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.
3. Precisione dei metodi di prova
3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN 228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.

Parte di provvedimento in formato grafico
3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Parte di provvedimento in formato grafico