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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1989, n. 258

Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/8/1989
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Testo in vigore dal:  4-8-1989

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-quater che istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;
Visto il regolamento CEE n. 857/84 e successive modifiche che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
Visto il regolamento CEE n. 1546/88 che ha sostituito il regolamento CEE n. 1371/84 che contiene le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
Visto il regolamento CEE n.1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni;
Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla documentazione amministrativa e alla legalizzazione ed autenticazione delle firme;
Visto il proprio decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1985, n. 237, contenente disposizioni per la rilevazione dei quantitativi di latte consegnati dai produttori agli "acquirenti" e dei quantitativi venduti direttamente dai produttori ai consumatori finali nel 1983, ai fini dell'applicazione dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;
Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, relativi ai criteri e modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1987, n. 57, che ha accertato la sussistenza nell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori agricoli denominata "Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A.LAT.", dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78;
Visto il proprio decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1988, n. 109, con il quale sono stati assegnati all'U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT. ed ai produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione i quantitativi di riferimento;
Considerato che l'U.N.A.LAT. e le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84, sono titolari a tutti gli effetti dei quantitativi di riferimento come se fossero produttori singoli;
Ritenuta, altresì la necessità di rappresentare alla succitata U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT., ai produttori singoli non associati ed agli acquirenti, gli adempimenti previsti agli articoli 4- bis e 6- bis del regolamento CEE n. 857/84, nonché quelli previsti dal regolamento CEE n. 1546/88;
Udito il parere del Consiglio di Stato pronunciato nella adunanza generale n. 17/89 del 17 aprile 1989;

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1

L'U.N.A.LAT., e le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 non aderenti all'U.N.A.LAT., in seguito denominate "associazioni", i produttori non associati alle predette associazioni, gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84, ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla regolamentazione comunitaria citata nelle premesse, riguardante l'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca, devono attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.