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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 marzo 2004, n. 103

Regolamento concernente le modalità di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2004
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  8-5-2004

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'articolo 173, quinto comma;
Visto il regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, quale modificato dall'articolo 28 della legge 23 aprile 2003, n. 109;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'articolo 76 relativo alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o degli atti falsi;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4924/03 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 11 febbraio 2004 ed il relativo nulla osta in data 18 febbraio 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con familiari a carico stabilmente residenti in sede è tenuto ad attestare, all'ufficio di appartenenza, se i suddetti familiari, nell'anno solare precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di assenza, mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma precedente, il dipendente il cui familiare a carico abbia già superato i limiti di assenza previsti, nel corso dell'anno solare, per la sede di servizio all'estero, può comunicare tale superamento con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da indirizzare al competente ufficio dell'amministrazione centrale, per il tramite dell'ufficio di appartenenza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti intermisteriali, ferma restando la necessitadi apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al commna 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1991, n. 229, reca: «Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero». Si trascrive l'art. 3, comma 2:
«2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede è disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)». Si trascrivono gli articoli 47 e 76:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.