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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 gennaio 2004, n. 57

Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2011)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-3-2004

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il proprio decreto 3 marzo 1995, n. 171, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini relativi al completamento dei procedimenti amministrativi, nonché per la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti, di competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Ravvisata la necessità di provvedere, in relazione alla riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri, ad una revisione dei responsabili e dei termini dei procedimenti amministrativi già stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003, n. 4886/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 3 dicembre 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, è sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.».
2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, è sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici all'estero di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112, reca: «Regolamento d'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrivono gli articoli 2 e 4:
«Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».
«Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».
Note alle premesse:
- Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176 reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, si vedano le note al titolo. Si trascrive l'art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Unità organizzativa responsabile del procedimento). - 1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.
2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici all'estero di cui all'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1995, n. 267, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 4, comma 2:
«2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 30, comma 1:
«1. Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.».