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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2012)
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Testo in vigore dal:  25-7-2012
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Art. 8

Società di gestione
1. La società di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla società di gestione è riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.
2. La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. La società di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:
a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;
b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;
c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;
d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;
e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;
f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;
g)
((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97))
;
h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;
i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale.
((
l) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;
m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.
))