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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2012)
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Testo in vigore dal:  25-7-2012
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Art. 7

Deputazione nazionale
1. La Deputazione nazionale, è nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed è composta da sette componenti:
((a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;))
((a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);))

b) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della società di gestione.
2. I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.
4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:
a) vigila sulla società di gestione e sul funzionamento generale della Borsa merci telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo articolo 8;
b) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto comunicandoli alla società di gestione;
d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su proposta della società di gestione;
e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
((
f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e
))
g) adotta con proprio regolamento le sue modalità di funzionamento.
((
h) autorizza la società di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana.
))
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.