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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2012)
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Testo in vigore dal:  25-7-2012
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Art. 4

Soggetti abilitati all'intermediazione
1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:
a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio
((dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a))
);
((
b) società di capitali costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, in quest'ultimo caso, che esercitino attività strumentali o connesse alle attività dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le società cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);
))
c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
((
d) le società cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);
))
((
e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
))
2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera a), devono:
a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;
b) essere capaci di obbligarsi;
c) non essere stati dichiarati falliti, salvo l'eventuale riabilitazione;
d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;
f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;
g) nel caso di agenti d'affari in mediazione, possedere la maggiore età, godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;
h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
l)
((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97))
.
3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera b), devono:
((a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;))

b) adottare la forma di società di capitale;
c)
((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97))
;
((d) i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'allegato 2 al presente decreto.))
4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera c), devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
((
4-bis. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera d) e lettera e), devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.
))
5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1,
((lettere a), b), d) ed e) ))
, dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.
((
6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della società di gestione;
b) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrità dei mercati;
c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
f) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
g) versare i corrispettivi determinati dalla società di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.
))