stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1996, n. 209

Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2011)
nascondi
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI
    E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI
  • 1
  • 2
  • orig.
  • 3
  • 4
  • DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI
    E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI
    Capo I
    COLORANTI
  • 5
  • 6
  • orig.
  • 7
  • 8
  • orig.
  • DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI
    E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI
    Capo II
    EDULCORANTI
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 10 bis
  • 11
  • 12
  • orig.
  • 13
  • DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI
    E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI
    Capo III
    ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI
  • 14
  • agg.1
  • orig.
  • 15
  • agg.1
  • orig.
  • 16
  • agg.1
  • orig.
  • 17
  • 18
  • orig.
  • NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
  • 19
  • 20
  • orig.
Testo in vigore dal:  13-8-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Campo d'applicazione
1. L'allegato VIII riporta l'elenco degli edulcoranti che possono essere:
a) posti in vendita al consumatore;
b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi previste.
2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.
((
3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.
))
4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato VIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso.
((
4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111
))