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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 15 marzo 1988, n. 222

Criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1991)
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Testo in vigore dal:  15-8-1991
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Art. 3

Presentazione della domanda


La richiesta di contributo viene presentata dall'impresa con domanda all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e ad uno degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.
((La domanda, compilata secondo l'allegato schema di modulo è presentata all'Agenzia e ad uno degli istituti sopra indicati, il quale procede alla istruttoria e alla verifica di congruità secondo i criteri fissati nell'art. 4, comma 1, e trasmette le risultanze all'Agenzia che, esplicate le verifiche di cui all'art. 4, comma 2, emette il provvedimento di concessione.))

Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
((1) sintetica relazione in cui viene esplicitata l'utilità del servizio in relazione alle politiche di sviluppo dell'impresa, i contenuti del servizio che si intende acquistare, l'articolazione dettagliata dei costi previsti e dei tempi di utilizzo, nonché i risultati che si intendono conseguire attraverso il servizio;))

2)
((NUMERO SOPPRESSO DAL DECRETO 27 MAGGIO 1991, N. 227))
;
3) certificato attestante che la sede legale ovvero il domicilio del richiedente e la relativa impresa sono localizzati nel Mezzogiorno;
4) copia autenticata dello statuto vigente o patti sociali;
5) certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla Camera di commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati;
6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
7) situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) o
volume di affari risultante dalla posizione fiscale;
8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo;
9) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, autenticata dal competente ufficio tributario oppure corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'impresa, nella quale siano riportati la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'anno di riferimento, i ricavi ed i costi totali, il reddito imponibile lordo;
10) dichiarazione sostitutiva di notorietà, da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante la non esistenza di legami economico-finanziari con le imprese che forniscono i servizi; qualora tali legami sussistano la dichiarazione deve indicare la natura e l'entità degli stessi;
11)
((NUMERO SOPPRESSO DAL DECRETO 27 MAGGIO 1991, N. 227))
.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 15 maggio 1989 (in G.U. 26/05/1989, n. 121) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di due mesi dalla data di emissione delle fatture previsto, per la presentazione della domanda di contributo, dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, è elevato a dodici mesi per le domande presentate dal 24 giugno 1988, data di entrata in vigore del predetto decreto".