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LEGGE 17 aprile 2003, n. 91

((Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

((
1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia .
2. ll Museo ha i seguenti compiti:
a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;
b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse.
))
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione
((dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e))
della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.