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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2014)
Testo in vigore dal:  22-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione delle Corti di assise).


In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.