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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2000, n. 128

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, indetto dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

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Testo in vigore dal:  5-6-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare femminile";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142 riguardante il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-4973 del 10 marzo 2000);
Ritenuto che le esigenze di natura sia formativa, connesse allo status militare, che di impiego che hanno indotto all'adozione del predetto regolamento sussistano anche con riferimento al personale di sesso femminile da reclutare nel Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1


Gli aspiranti di sesso femminile all'arruolamento nella Guardia di finanza mediante il concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, devono essere di età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale limite di età si intende già comprensivo dell'elevazione prevista dallo stesso comma per le prime immissioni di personale femminile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2000 Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 351

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, reca: "Delega al Governo, per l'istituzione del servizio militare volontario femminile".
- Il testo dell'art. 1, comma 8, è il seguente:
"8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, è il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concerne: "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie ai competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.