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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393

Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

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Testo in vigore dal:  19-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.
Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.