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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1917, n. 461

Col quale la convocazione del collegio elettorale di Napoli V è rinviata sino a nuovo provvedimento. (017U0461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1917
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Testo in vigore dal:  10-4-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;
Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 27 febbraio 1917, n. 1667, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del collegio elettorale di Napoli V;
Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;
Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Aboliamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Napoli V è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI - ORLANDO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.