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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1947, n. 1651

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-3-1948

Art. 3


Il numero dei sottufficiali e militari di truppa da trattenere in servizio ai sensi del precedente art. 1 deve essere contenuto nel limite della spesa complessiva computata per ciascuna delle due categorie rispetto ai posti stabiliti per i singoli gradi dell'organico in vigore, lasciando a tal fine scoperto nei gradi iniziali di sottobrigadiere e finanziere un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dai trattenuti in soprannumero negli altri gradi.
In caso di eccedenza del limite di spesa di cui al precedente comma, sono collocati a riposo i militari che, indipendentemente dal grado, abbiano una maggiore anzianità di servizio come trattenuti, con effetto dalla data in cui si è verificata l'eccedenza medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1947

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 57. - FRASCA