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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 settembre 1947, n. 883

Modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1953)
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Testo in vigore dal:  19-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la Sezione autonomia di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ripartita in due direzioni generali: una per i servizi propri della Cassa depositi e prestiti e per quelli delle gestioni annesse e della Sezione autonoma del credito comunale e provinciale; l'altra per gli Istituti di previdenza.
Le due direzioni generali assumono, rispettivamente, la denominazione di Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Direzione generale degli Istituti di previdenza e sono disciplinate, per quanto riguarda la competenza ed il funzionamento di ognuna, dalle norme di legge e di regolamento per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che rimangono in vigore, salvo il disposto degli articoli seguenti.