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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 778

Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  28-8-1955
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Art. 16

((Il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito nell'importo mensile lordo di lire novantamila))
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((8))

Nei riguardi degli insegnanti di Università o di Istituti di istruzione superiore, incaricati di studi o della direzione di uffici ai sensi del citato art. 57 o di altra analoga disposizione, il limite massimo della retribuzione e pari ad un terzo dell'importo di cui al precedente comma.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 17 agosto 1955, n.767 ha disposto (con l'art. 25) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1955, salvo per quanto riguarda gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, i quali hanno effetto dal 1 settembre 1955."