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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 438

Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sull lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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Testo in vigore dal:  17-6-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro e con quello per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 1. - Sono organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) i Comitati tecnici;
5) il Collegio dei sindaci.
Art. 2. Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro.
Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza, sociale, e comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati tecnici;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.
Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.
Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai dirigenti dei servizi centrali dell'Istituto, e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.
Art. 3. - Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:
1) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria, quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;
2) tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;
3) due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale stesso;
4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;
7) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rapprensentanti dei datori di lavoro.
Art. 4. - I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di cui all'art. 5 durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.
Art. 5. - Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:
1) il presidente;
2) due vice presidenti;
3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;
4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.
Art. 6. - Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.
Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro e i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Art. 7. - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, al vice presidente e ai membri del Collegio sindacale.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati tecnici, non è dovuto alcun compenso fisso.
Ai membri degli organi suddetti verrà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.
Art. 8. - il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.
Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.
Nel regolamento per il personale previsto dal n. 13 dell'art. 9 saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.
Art. 9. - Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:
1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'istituto nei limiti delle norme legislative vigenti;
2) sui criteri da seguirsi per l'impiego dei fondi delle singole gestioni dell'Istituto;
3) sulla costruzione, l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili urbani e rustici, nonché sulla eventuale trasformazione dei beni predetti;
4) sull'accettazione delle eredità, donazioni e legati a favore dell'Istituto;
5) sui criteri di ripartizione delle spese generali per le singole gestioni;
6) sul bilancio consuntivo dell'Istituto e su quelli delle singole gestioni;
7) sulla costruzione degli ospedali e degli altri istituti di cura nonché delle sedi dell'Istituto;
8) sulle tariffe dei premi di assicurazione nell'industria, commercio e servizi pubblici;
9) sul fabbisogno dei contributi assicurativi dell'assicurazione in agricoltura;
10) sulle condizioni generali delle speciali assicurazioni nei casi previsti da leggi particolari;
11) sulle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;
12) sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni dell'Istituto, sulla costituzione di fondi di riserva delle gestioni stesse e sulla costituzione di un fondo per premi per la prevenzione infortuni;
13) sul regolamento circa l'organico, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale;
14) sui regolamenti tecnici e di amministrazione;
15) sulle proposte che ad esso siano presentate dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.
Il Consiglio esercita inoltre le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.
Le deliberazioni sugli oggetti di cui ai nn. 1, 8, 9, 11 e 13, debbono essere approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.