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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 340

Riordinamento del Registro Italiano Navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1998)
Testo in vigore dal:  23-5-1947

Art. 2


Devono essere classificate da istituti autorizzati a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali:
a) destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi determinati dal Ministero della marina mercantile);
b) destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;
c) destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima;
d) destinate ad un qualsiasi servizio di linea, anche se non riguardante il trasporto di passeggeri;
e) destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;
f) classificate o che si vogliano classificare presso istituiti stranieri;
g) destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez.
La classificazione è obbligatoria, inoltre, nei sensi previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, contenente, provvedimenti a favore della marina mercantile e successive modificazioni e da altre leggi speciali.
La classificazione è obbligatoria anche per le navi straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere a), b), c), d), quando non vi siano abilitate in applicazione degli accordi con gli Stati di cui portano la bandiera.
Le navi straniere possono chiedere la classificazione nello Stato anche se siano state classificate all'estero.
La classificazione nello Stato non è obbligatoria per le navi onerarie della marina militare direttamente gestite da essa o date in gestione a compagnie di navigazione.