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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 1

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1953)
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Testo in vigore dal:  17-2-1954
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Art. 26

Sottrazione dei prodotti all'accertamento ed
al pagamento della imposta.
((Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti al regolare accertamento dell'imposta è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta evasa.
La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza.
I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale))
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