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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  31-1-2019
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Art. 51

Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare
((un anno))
.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare
((un anno e quattro mesi))
.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.