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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2079

Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura. (025U2079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  18-12-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli esteri, e con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I possessori di alveari di qualsiasi sistema e qualunque sia la entità dell'impianto possono riunirsi in consorzi provinciali.

Gli Enti apistici e le associazioni apistiche, regolarmente costituiti, che comprendano la maggioranza degli alveari a favo mobile di una data Provincia ove essi abbiano sede, possono assumere le funzioni di consorzio, per la Provincia istessa, se lo chieda un numero tale dei componenti dell'Ente o associazione da rappresentare la maggioranza degli alveari a favo mobile della Provincia medesima, e previa autorizzazione data con decreto del Ministro per l'economia nazionale, nonché sotto l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto. In tal caso, la gestione consorziale dovrà essere tenuta separata dalla rimanente gestione dell'Ente o associazione apistica.

I consorzi sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.