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LEGGE 30 luglio 1990, n. 221

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

note: Entrata in vigore della legge: 22/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  22-8-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Indirizzi generali ed attività
di interesse nazionale
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), è il seguente:
"Art. 2. - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.
Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.
Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.
Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee".