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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 febbraio 1988, n. 77

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 18 ottobre 1984 sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/04/1988
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vigente al 10/05/2024
Testo in vigore dal:  1-4-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1984;
Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 86/508 del 7 ottobre 1986 recante il secondo adeguamento tecnico della direttiva n. 77/728/CEE del Consiglio delle Comunità europee concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini;
Ritenuto di dover modificare ed integrare il decreto 18 ottobre 1984 in conformità della citata direttiva n. 86/508/CEE;

Visti

gli articoli 3, 6 e 9 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; Decreta:

Art. 1

Il decreto ministeriale 18 ottobre 1984 è modificato come appresso:
1) il numero di riferimento della norma ISO che figura alla nota n. 6 dell'allegato I, è sostituito dal numero ISO 6713-1984;
2) il testo del paragrafo 1 dell'allegato II è sostituito dal seguente:
"1. Pitture e vernici contenenti piombo.
L'etichetta dell'imballaggio di pitture e vernici il cui tenore in piombo totale determinato conformemente alla norma ISO 6503/84 è superiore allo 0,25% (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato deve recare una delle seguenti indicazioni:
'Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambinì.
Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 millilitri, l'indicazione può essere la seguente:
"Attenzione! Contiene piombo".

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il D.M. 18 ottobre 1984 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984.
Nota alle premesse:
Il testo degli articoli 3, 6 e 9 della legge n. 256/1974 è il seguente:
"Art. 3. - Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2".
"Art. 6. - Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione:
dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5;
della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5;
degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5.
I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge".
"Art. 9. - Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo può essere applicata l'etichettatura prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.
Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.
Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi".
Si ritiene utile riportare anche il testo degli articoli 5 e 7 della legge n. 256/1974 richiamati negli articoli 6 e 9 sopra riportati:
"Art. 5 (come modificato dal D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927). Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:
1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'art. 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'art. 3;
2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;
3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:
esplosivo: una bomba che esplode (E);
comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
facilmente infiammabile: una fiamma (F);
tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);
irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);
altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).
I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.
4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e del preparato deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo 'altamente o estremamente infiammabilè o 'facilmente infiammabilè possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non è necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonché per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.
5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche.
Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso".
"Art. 7 (come sostituito dal D.P.R. 6 giugno 1977, n. 1147). Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale.
Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio Formato
--- --
Inferiore o pari a 3 1. . . . . . . . almeno 52 x 74 mm
Superiore a 3 1 ed inferiore o
pari a 50 1 . . . . . . . . . . . . almeno 74 x 105 mm
Superiore a 50 1 ed inferiore o
pari a 500 1 . . . . . . . . . . . almeno 105 x 148 mm Superiore a 500 1. . . . . . . . . . almeno 148 x 210 mm
Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.
L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.
Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le sue indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista.
I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:
a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;
b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge.
In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale".